La formazione permanente è un onere che ogni Professionista della Sanità deve assolvere mediante il conseguimento di crediti formativi, secondo quanto dispone il programma nazionale di Educazione continua in medicina (ECM). Gli obblighi formativi vanno espletati nel corso di un triennio ed è possibile scegliere tra diverse modalità di acquisizione dei crediti.
L’ECM è il processo attraverso il quale il Professionista della Salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale. L’ECM comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta. I Professionisti Sanitari hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire un’assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon Professionista della Sanità. Il programma ECM è pensato proprio per incentivare questo processo e per “misurarlo” attraverso un sistema di attribuzione di crediti formativi.
Come ottenere crediti ECM? Qual è il numero da acquisire annualmente? Dove controllare gli ECM accumulati? Sono domande che, come Professionista Sanitario, molto probabilmente ti sarai posto.
L’Educazione continua in medicina (ECM) è infatti, dal 2002, un programma nazionale obbligatorio per tutte le figure che operano a diverso titolo nel settore sanitario, senza distinzione tra lavoratori dipendenti e liberi professionisti: chirurghi, infermieri, odontoiatri, farmacisti, logopedisti, biologi, psicologi, veterinari, tecnici audiometristi, fisioterapisti, chimici, fisici, ecc.
La gestione amministrativa delle attività di ECM è affidata all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), che supporta la Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC) e si avvale della collaborazione del Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (Cogeaps), l’organismo che riunisce le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi e le Associazioni dei professionisti che aderiscono al programma di Educazione continua in medicina.
Vediamo allora più in dettaglio come è articolata la formazione ECM e come fare per conseguire i crediti necessari.
I crediti ECM sono un indicatore numerico che certifica il soddisfacimento degli obblighi formativi da parte di un professionista della salute; vale a dire l’impegno messo nell’aggiornamento delle proprie conoscenze e capacità cliniche, tecniche e gestionali.
Il conseguimento dei crediti formativi non è valutato annualmente, ma nell’arco di un triennio. Per ciascun triennio vanno totalizzati 150 crediti ECM.
In alcuni casi, tuttavia, il monte crediti può essere soggetto a riduzioni. Per esempio, per il triennio in corso, 2020-2022, sono previsti due bonus:
Per maturare crediti è necessario seguire attività e/o eventi formativi accreditati ECM, scegliendo tra diverse tipologie formative: formazione residenziale (RES); formazione a distanza (FAD); formazione sul campo (FSC). A queste si aggiunge la formazione blended, una formazione mista in cui modalità diverse di apprendimento sono integrate.
L’Agenas segnala in particolare le seguenti opzioni:
A ciascuna tipologia formativa corrispondono specifici criteri di erogazione dei crediti.
Va tenuto presente che il numero di crediti maturabili mediante la modalità FAD è illimitato, mentre i crediti cumulabili tramite convegni, gruppi di miglioramento, attività di ricerca, docenza e tutoring non possono superare il 60% del totale previsto nel triennio.
I crediti formativi possono essere rilasciati tramite attività elargite da Provider (nazionali o regionali) oppure attività di formazione individuale.
Sono Provider quegli enti accreditati da un’istituzione pubblica (la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, una Regione o una Provincia Autonoma) come soggetti abilitati a organizzare attività di ECM e ad attribuire crediti:
Le attività erogate da provider devono coprire almeno il 40% del fabbisogno formativo: sono gli stessi enti ad assegnare i crediti ai partecipanti, dopo averne valutato il livello di apprendimento.
Nelle attività di formazione individuale i crediti vengono invece stabiliti da ordini, collegi, federazioni e associazioni del settore o, in assenza di essi, dalla CNFC.
Ne fanno parte:
Centocinquanta crediti ECM in tre anni: con una cifra del genere, non è semplice tenere il conto degli obiettivi formativi conseguiti e di quelli ancora da raggiungere. Ma è qui che ci vengono incontro gli strumenti informatici.
Nel contesto di una sempre maggiore digitalizzazione delle professioni sanitarie (a questo proposito, scopri di più sulle possibilità offerte dalla pianificazione medica online), il portale Agenas permette a tutti gli operatori della sanità di monitorare il saldo dei crediti acquisiti accedendo all’area riservata myECM.
Il calcolo dei crediti formativi è inoltre accessibile registrandosi all’area privata del sito del Cogeaps.
Il Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario adottato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) disciplina alcune ipotesi di esonero ed esenzione dall’obbligo formativo triennale ECM.
In linea generale, l’esonero è un diritto esercitabile su istanza del Professionista Sanitario secondo le modalità previste dal Manuale e costituisce una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale. L’esonero, quindi, non attribuisce crediti ma riduce l’obbligo formativo individuale. In generale, l’esonero può essere richiesto per la frequenza, in Italia o all’estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari. L’esonero non può, in alcun caso, eccedere un terzo dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.
L’esenzione è un diritto esercitabile su istanza del Professionista Sanitario, costituisce una riduzione dell’obbligo formativo triennale e può essere richiesta allorché sussistano determinate condizioni, come maternità/paternità, malattia, aspettativa, etc. L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità. Il calcolo dell’esenzione ove coincidente con l’anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo. Come per l’esonero, anche l’esenzione non può in alcun caso eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione. A differenza dell’esonero, i crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM.
Il programma di ECM ha fatto un passo in avanti con l’introduzione del dossier formativo, uno strumento disponibile sul sito del Cogeaps, che consente di compilare un prospetto delle attività svolte e di quelle che si intende svolgere. Si tratta di un’innovazione che non solo arricchisce le possibilità di gestione della formazione, ma che può riconoscere un bonus di 30 crediti a coloro che elaborino un dossier coerente con il proprio profilo professionale e svolgano almeno il 70% delle attività programmate.
Il dossier formativo può essere individuale, se costruito sulle esigenze della propria disciplina, oppure di gruppo, se modulato sui bisogni di un collettivo di professionisti, in un’ottica di lavoro di squadra.
Una soluzione digitale, questa, che potenzia i benefici dell’ECM sulla crescita professionale del singolo, coniugandola al contempo con le esigenze del sistema sanitario. Il percorso formativo può essere infatti strutturato selezionando tre tipologie di obiettivi: tecnico-professionali, di processo, di sistema. (Approfondisci come costruire una rete di scambio e collaborazione tra professionisti con la funzionalità di coordinamento delle cure di Doctolib).
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