Come aprire un ambulatorio medico: tutto quello che c’è da sapere

Anche se molte persone sognano di mettersi in proprio, la realizzazione di un progetto simile deve essere metodica e organizzata. I passi per aprire un ambulatorio medico sono più o meno gli stessi di quelli che si fanno per creare un'impresa commerciale. Doctolib dà uno sguardo dettagliato ad alcune delle tappe essenziali di questa iniziativa

 

Studio medico o ambulatorio?

 

Iniziamo questo percorso da una delle domande più ricorrenti: che differenza c’è tra uno studio medico e un ambulatorio? Sono la stessa cosa? Hanno bisogno delle stesse autorizzazioni? La dott.ssa Valentina Trevisan @TREVISANValent , specializzata in dermatologia e venereologia di Milano, ci aiuta a far chiarezza sulla distinzione tra studio medico e ambulatorio e sulle diverse regolamentazioni.

 

Andiamo con ordine.

 

Generalmente si definiscono ambulatori quelle strutture nelle quali:

 

  • si praticano attività diagnostiche o terapeutiche di particolare complessità invasive e semi-invasive in anestesia topica, locale, loco regionale
  • vi sia utilizzo di apparecchiature elettromedicali che comportano rischi per la salute del paziente, quali: apparecchiature radiologiche o con sorgenti radioattive, apparecchi elettromedicali di classe IIB e III, laser (classi 3R, 3B e 4, ai sensi della norma CEI EN 60825‐1)
  • vi siano procedure diagnostiche o terapeutiche complesse e/o rischiose che prevedono l’intervento contemporaneo di più operatori o endoscopie e utilizzo di metodiche invasive o semi-invasive
  • vi sia attività esclusivamente o prevalentemente di diagnostica strumentale

 

Rivestono inoltre status di ambulatorio:

 

  • le strutture sanitarie che fanno capo a società
  • le strutture sanitarie in cui prevale l’aspetto organizzativo sul semplice atto professionale

 

Per l’apertura di ambulatori, così come per l’apertura di case o istituti di cura medico-chirurgica, è necessaria la speciale autorizzazione del sindaco di cui all’art. 193 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie).

 

Non è richiesta, invece, la speciale autorizzazione del sindaco per l’apertura di uno studio medico, dovendosi qualificare come tale il locale adibito al solo esercizio dell’attività professionale di uno o più medici, senza alcuna finalità terapeutica.

 

 

Cosa fare prima di aprire un poliambulatorio?


Definisci gli obiettivi

 

Anzitutto, è bene cercare di definire gli obiettivi a breve e a lungo termine ma non solo. Sarà importante evidenziare le caratteristiche che distingueranno la propria attività rispetto a quella dei competitor; i valori su cui quest’ultima si fonderà e il modo in cui gli stessi verranno comunicati e percepiti.

 

In questa fase sarà necessario focalizzarsi su analisi e considerazioni preliminari che riguarderanno:

 

  • il territorio in cui si vorrà aprire il poliambulatorio
  • la composizione demografica della popolazione che darà il campione di potenziali pazienti
  • la presenza di altre strutture (o di servizi) simili nelle vicinanze
  • la forma giuridica da dare alla futura impresa
  • la metratura dei locali
  • i pro e i contro di un contratto di locazione o di acquisto
  • eventuali interventi di ammodernamento e ristrutturazione
  • la zona migliore in cui cercare i locali da destinare all’attività, in funzione dei servizi che si andrà ad offrire e soprattutto tenendo in debito conto gli aspetti “pratici” a cui i pazienti dovranno conformarsi
  • la garanzia del pieno rispetto delle norme di sicurezza per il contrasto al Covid-19

 

Sarà necessario anche studiare e costruire una campagna marketing e di comunicazione efficace, per portare a conoscenza dei cittadini la propria attività.

 

Conosci le norme vigenti

 

In Italia, le norme alle quali fare riferimento se si vuole aprire un poliambulatorio sono due in particolare:

 

 

Bisogna tener presente, inoltre, che la competenza in ambito sanitario fa capo alla Regione, per cui è necessario informarsi di volta in volta presso le ASL locali rispetto a eventuali norme o ulteriori requisiti specifici.

 

Assicurati di possedere tutti i requisiti di legge

 

Queste leggi e le integrazioni successive stabiliscono i requisiti necessari perché un medico sia abilitato ad aprire un poliambulatorio. Ossia:

 

  • essere iscritto all’Ordine dei Medici
  • avere un indirizzo di posta elettronica certificata e averlo comunicato all’Ordine dei Medici
  • possedere una partita Iva
  • essere regolarmente iscritto alla cassa di previdenza dei medici (Enpam)

 

Presenta una segnalazione Certificata di Inizio Attività alla ATS (SCIA)

 

L’art. 15 comma 1 della legge regionale 23/2015 stabilisce che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria è rilasciata dalla ATS ed è richiesta solo per le Strutture sanitarie di ricovero e cura, i centri di procreazione medicalmente assistita e per la residenzialità psichiatrica.

Tutte le altre Strutture sanitarie devono presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività all'ATS. Sono pertanto soggette a SCIA le strutture ambulatoriali ed odontoiatriche definite come Attività Odontoiatriche Monospecialistiche (AOM). 

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) deve essere presentata anche nei casi di ampliamento e di trasformazione.

 

  • Per ampliamento si deve intendere l'attivazione (aggiunta) di funzioni sanitarie precedentemente non svolte (es: nuova specialità). La struttura che richiede l’ampliamento deve essere già in possesso di titolo autorizzativo o equivalente per l’esercizio dell’attività. Le AOM non possono presentare istanze di ampliamento.
  • Per trasformazione si intende la modifica delle funzioni sanitarie già autorizzate (es. da specialistica ambulatoriale a diagnostica per immagini) o il cambio d’uso di edifici o di parti di essi (con o senza interventi edili), destinati a ospitare nuove funzioni sanitarie (es. acquisizione di nuovi locali precedentemente non adibiti ad attività ambulatoriale).

 

Non configura invece una trasformazione il caso in cui vengano apportate modifiche alla destinazione d’uso dei locali precedentemente utilizzati per scopi sanitari. In quest’ultimo caso dovrà essere inviata una comunicazione con presentazione di planimetrie aggiornate allo stato di fatto e dovranno essere aggiornate le certificazioni di conformità elettrica, soprattutto se vengono destinati ad attività sanitaria locali che prima non lo erano.

 

Non sono soggetti a presentazione di SCIA:

 

  • gli adeguamenti in materia di sicurezza
  • gli adeguamenti ai requisiti strutturali e tecnologici generali
  • gli adeguamenti ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi specifici

 

Tali interventi dovranno, comunque, essere oggetto di comunicazione preventiva corredata dalla documentazione attestante gli adeguamenti in atto (planimetria, relazione tecnica e relazione sanitaria).

Non sono oggetto di SCIA e neppure comunicazione preventiva, gli interventi di manutenzione ordinaria che non vadano ad incidere sui requisiti specifici.

 

 

Scegli locali idonei

 
Requisiti dell'ambulatorio medico

 

I locali dovranno essere conformi ai regolamenti edilizi e di igiene, al DPR 14.01.1997, al D.M. 236 del 14/06/1989 e al DDG n. 8100 del 17.05.2004:

 

  • Sala attesa: superficie minima 9 mq (8 mq solo per la città di Milano); rapporto aeroilluminante naturale di 1/8 (1/10 solo per la città di Milano) eventualmente integrabile con impianto di condizionamento secondo i parametri dettati dai Regolamenti di Igiene e UNI 10339. Pavimento in materiale lavabile e disinfettabile. Pareti lavabili fino ad altezza di m. 1,80;
  • Ambulatorio: superficie minima 9 mq (8 mq solo per la città di Milano), le pareti del locale devono essere lavabili e disinfettabili fino a 1,8 metri da terra, pavimento in materiale lavabile e disinfettabile; rapporto aeroilluminante naturale di 1/8 (1/10 solo per la città di Milano) eventualmente integrabile con impianto di condizionamento secondo i parametri dettati dai Regolamenti di Igiene e UNI 10339; deve essere presente un lavabo con rubinetteria a comando non manuale, dotazione di sapone liquido e asciugamani monouso. Lo sguscio (raccordo del battiscopa al pavimento) seppur consigliato, non è obbligatoriamente richiesto; 

 

Nei casi particolari di suddivisione di spazi mediante pareti di altezza non superiore ai 2/3 dell’altezza del locale occorre che sia verificata la presenza delle seguenti superfici:

 

  • riuniti in batteria per odontoiatria pediatrica: 7.5 mq
  • terapie fisiche a paziente seduto: 2.00 mq
  • terapie fisiche a paziente allettato: 5.00 mq

 

Deve essere sempre assicurata la privacy del paziente

 

  • L’ambulatorio, ove necessario, deve avere uno spazio per consentire al paziente di spogliarsi: è sufficiente un arredo anche di tipo mobile (come ad es. paravento)
  • La sterilizzazione deve essere svolta, preferibilmente, in apposito vano anche cieco di opportuna superficie atta a contenere la strumentazione e la fruibilità dell’operatore purché sia dotato di lavabo e aspirazione forzata dell’aria regolamentare
  • Ad eccezione del bagno per disabili, i servizi igienici devono essere disimpegnati rispetto ad altri locali con permanenza di persone
  • Per il personale sanitario dovrà essere previsto anche un idoneo locale spogliatoio
  • Gli ambulatori, gli uffici, le reception e le sale d’attesa, di regola, devono essere dotati  di illuminazione naturale diretta; in caso di impossibilità tecnica è ammessa l’illuminazione artificiale. L’aerazione potrà essere di tipo naturale o artificiale come previsto dai regolamenti di igiene e dalle norme UNI 10339; per i bagni e gli antibagni (con lavabo) è sufficiente l’aspirazione forzata dell’aria regolamentare come pure per gli spogliatoi e i vani per la sterilizzazione; le sale di attesa possono essere illuminate artificialmente
  • Gli ambulatori devono essere accessibili ai portatori di handicap
  • Ogni ambulatorio deve essere dotato di attrezzature e farmaci per la gestione dell’emergenza
  • Devono essere soddisfatte tutte le norme vigenti in materia di prevenzione antincendio o antinfortunistica, di igiene del lavoro e di tutela contro i rischi di radiazioni ionizzanti, nonché le norme UNI‐CEI 64‐8/7/V2 (impianti elettrici)
  • Devono essere previsti spazi per le attività amministrative, per il deposito del materiale pulito e per lo sporco, uno spazio per il deposito delle attrezzature e delle strumentazioni

 

Valuta tutti i costi da sostenere

 

Quando si avvia un ambulatorio, i costi da sostenere possono essere elevati. Al di là delle spese relative a locali e strumentazioni, le scelte da fare sono molteplici. Innanzitutto, bisogna decidere se avvalersi o meno di una/un segreteria/o.

La segretaria/o di uno studio medico in Italia percepisce uno stipendio che oscilla mediamente intorno ai 1200 euro netti al mese (circa 21.600 euro lordi all’anno). Assumerla/lo con contratto da dipendente significa farsi carico di tutti gli obblighi fiscali ed economici che la norma vigente stabilisce per il datore di lavoro:

 

  • contributi previdenziali
  • ferie
  • malattie
  • TFR

 

Il medico che decide di avviare un’attività autonoma deve, inoltre, prevedere la stipula di un’assicurazione professionale, il cui costo dipende dall’età, dalla specializzazione del professionista, dal livello di rischio della sua attività e dal fatto che la polizza venga stipulata da soli o in convenzione, ad esempio con l’ente previdenziale (Enpam). Nel caso di una polizza stipulata da soli il costo può oscillare tra i 1000 e i 20.000 euro l’anno.

Infine, bisogna prevedere la consulenza di un commercialista la cui tariffa varia in base a:

 

  • numero di fatture emesse e ricevute
  • quantità di adempimenti da espletare

 

In base a questi aspetti, la tariffa annua può andare da un minimo di 400 euro a oltre 1500 euro.

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